Condizioni Generali
CONDIZIONI GENERALI PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 2006
(CGIA 2006)
Versione del 15/11/2006
Indice
§ 1 Ambito di applicazione………………………………………………………………………………………………………….. 2
§ 2 Definizioni ……………………………………………………………………………………………………. 2
§ 3 Conclusione del contratto – Caparra ……………………………………………………………………………………. 3
§ 4 Inizio e fine del soggiorno ……………………………………………………………………………… 3
§ 5 Recesso dal contratto di soggiorno – Penale di cancellazione ……………………………………………………… 4
§ 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo ………………………………………………………………………………… 5
§ 7 Diritti del contraente…………………………………………………………………………………………. 5
§ 8 Obblighi del contraente ……………………………………………………………………………………… 6
§ 9 Diritti dell’albergatore ……………………………………………………………………………………………… 6
§ 10 Obblighi dell’albergatore…………………………………………………………………………………………… 7
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni a beni introdotti ……………………………………… 7
§ 12 Limitazioni di responsabilità …………………………………………………………………………………………….. 8
§ 13 Custodia di animali ………………………………………………………………………………………………………………… 8
§ 14 Prolungamento del soggiorno …………………………………………………………………………………… 9
§ 15 Cessazione del contratto di soggiorno – Risoluzione anticipata…………………………………….. 9
§ 16 Malattia o decesso dell’ospite nel contratto di soggiorno……………………………………………. 10
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge applicabile……………………………………………………………….. 11
§ 18 Varie………………………………………………………………………………………………………………….. 12
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§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali per l’Industria Alberghiera (di seguito
“CGIA 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 Le CGIA 2006 non escludono accordi speciali. Le CGIA 2006
sono sussidiarie rispetto agli accordi specifici.
§ 2 Definizioni
2.1 Definizioni:
“Albergatore”: È una persona fisica o giuridica
che ospita clienti a pagamento.
“Ospite”: È una persona fisica che usufruisce del soggiorno. L’ospite
è di norma anche il contraente. Sono considerati ospiti anche le persone che viaggiano con il contraente (ad es. familiari, amici ecc.).
“Contraente”: È una persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, che conclude un contratto di soggiorno come
ospite o per un ospite.
“Consumatore” e
“Imprenditore”: I termini devono essere intesi ai sensi della Legge sulla Tutela dei Consumatori del 1979 e successive modifiche.
“Contratto di soggiorno”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e
il contraente, il cui contenuto è successivamente regolato in dettaglio.
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§ 3 Conclusione del contratto – Caparra
3.1 Il contratto di soggiorno si perfeziona con l’accettazione della prenotazione del contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano
ricevute quando la parte a cui sono destinate può accedervi in circostanze normali e l’accesso avviene durante gli orari di apertura dichiarati dall’albergatore.
3.2 L’albergatore ha il diritto di concludere il contratto di soggiorno a condizione
che il contraente versi una caparra. In tal caso, l’albergatore è tenuto, prima di accettare la prenotazione scritta o orale
del contraente, a informare il contraente della caparra richiesta. Se il contraente acconsente al versamento della caparra (per iscritto
o oralmente), il contratto di soggiorno si perfeziona con la ricezione della
dichiarazione di consenso al pagamento della caparra del contraente
da parte dell’albergatore.
3.3 Il contraente è tenuto a versare la caparra entro e non oltre 7 giorni (ricevuta) prima del soggiorno. I costi della transazione monetaria (ad es.
spese di bonifico) sono a carico del contraente. Per le carte di credito e di debito si applicano le rispettive condizioni delle società emittenti.
3.4 La caparra è un pagamento parziale del prezzo concordato.
§ 4 Inizio e fine del soggiorno
4.1 Il contraente ha il diritto, se l’albergatore non offre un orario diverso, di occupare le camere affittate a partire dalle ore 16:00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6:00 del mattino, la notte precedente viene considerata come il primo pernottamento.
4.3 Le camere affittate devono essere liberate dal contraente entro le ore 12:00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un ulteriore giorno
se le camere affittate non vengono liberate in tempo.
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§ 5 Recesso dal contratto di soggiorno – Penale di cancellazione
Recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di soggiorno prevede una caparra e questa non è stata versata
dal contraente in tempo, l’albergatore può recedere dal contratto di soggiorno senza
preavviso.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di ospitalità, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il contraente ha versato una caparra (vedi 3.3), le camere rimangono
riservate fino alle ore 12:00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamento anticipato per più di quattro giorni, l’obbligo di ospitalità termina alle ore 18:00 del quarto giorno, considerando il giorno di arrivo come
primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Entro e non oltre 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato del contraente,
il contratto di soggiorno può essere risolto dall’albergatore, per motivi oggettivamente giustificati, a meno che non sia stato concordato diversamente, mediante dichiarazione unilaterale.
Recesso da parte del contraente – Penale di cancellazione
5.5 Entro e non oltre 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato dell’ospite, il
contratto di soggiorno può essere risolto senza il pagamento di una penale di cancellazione mediante dichiarazione unilaterale del contraente.
5.6 Al di fuori del periodo stabilito al § 5.5, il recesso mediante dichiarazione unilaterale
del contraente è possibile solo con il pagamento delle seguenti penali di cancellazione:
– fino a 1 mese prima del giorno di arrivo 40% del prezzo totale del pacchetto;
– fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70% del prezzo totale del pacchetto;
– nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto.
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fino a 3 mesi 3 mesi fino a 1
mese
1 mese fino a 1
settimana
Nell’ultima
settimana
nessuna penale di cancellazione
40% 70% 90%
Impedimenti all’arrivo
5.7 Se il contraente non può presentarsi presso la struttura ricettiva il giorno di arrivo
a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate, alluvioni ecc.) che rendono impossibili tutte le possibilità di arrivo,
il contraente non è obbligato a pagare il prezzo concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagamento del prezzo per il soggiorno prenotato riprende dal momento in cui l’arrivo è nuovamente possibile, se l’arrivo diventa nuovamente possibile entro tre giorni.
§ 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo
6.1 L’albergatore può mettere a disposizione del contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (di pari qualità), se ciò è ragionevole per il contraente, soprattutto se la deviazione è minima e oggettivamente giustificata.
6.2 Una giustificazione oggettiva sussiste, ad esempio, quando la camera
(le camere) è (sono) diventata/e inutilizzabile/i, gli ospiti già alloggiati prolungano il loro
soggiorno, si verifica un overbooking o altre importanti misure operative rendono necessario questo passo.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti del contraente
7.1 Con la conclusione di un contratto di soggiorno, il contraente acquisisce
il diritto all’uso abituale delle camere affittate, delle strutture
della struttura ricettiva che sono abitualmente e senza condizioni particolari accessibili agli ospiti per l’uso, e al servizio abituale.
Il contraente deve esercitare i propri diritti in conformità alle eventuali politiche dell’hotel e/o degli ospiti (regolamento interno).
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§ 8 Obblighi del contraente
8.1 Il contraente è tenuto a pagare, al più tardi al momento della partenza, il prezzo
concordato più eventuali importi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo di servizi separati
da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l’IVA legale.
8.2 L’albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste verranno accettate al tasso di cambio del giorno, per quanto possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o
mezzi di pagamento senza contanti, il contraente si farà carico di tutti i costi
correlati, come richieste di informazioni alle società di carte di credito, telegrammi, ecc.
8.3 Il contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per qualsiasi danno causato da lui
o dall’ospite o da altre persone che usufruiscono dei servizi dell’albergatore con la conoscenza o il consenso del contraente.
§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se il contraente rifiuta di pagare il prezzo pattuito o è in mora, l’albergatore ha il diritto di ritenzione legale ai sensi del § 970c ABGB e il diritto di pegno legale ai sensi del § 1101
ABGB sui beni introdotti dal contraente o dall’ospite.
Questo diritto di ritenzione o di pegno spetta inoltre all’albergatore a garanzia del suo credito derivante dal contratto di soggiorno, in particolare per vitto, altre spese sostenute per il contraente e
per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera del contraente o in orari
straordinari (dopo le ore 20:00 e prima delle ore 6:00), l’albergatore
ha il diritto di richiedere un supplemento. Questo supplemento deve essere
indicato sulla tabella dei prezzi delle camere. L’albergatore può anche rifiutare questi servizi
per motivi operativi.
9.3 L’albergatore ha il diritto di fatturare o di richiedere un acconto per i suoi servizi in qualsiasi momento.
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§ 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati in misura corrispondente al suo
standard.
10.2 Servizi speciali dell’albergatore soggetti a tariffazione separata, non inclusi nel prezzo del soggiorno, sono ad esempio:
a) Servizi speciali di soggiorno che possono essere fatturati separatamente,
come la messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta,
piscina, solarium, garage, ecc.;
b) per la messa a disposizione di letti aggiuntivi o per bambini viene calcolato un prezzo
ridotto.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni a beni introdotti
11.1 L’albergatore è responsabile ai sensi dei §§ 970 e seguenti ABGB per i beni introdotti dal contraente. La responsabilità dell’albergatore sussiste solo se
i beni sono stati consegnati all’albergatore o al personale autorizzato dall’albergatore o portati in un luogo da questi indicato o destinato a tale scopo.
Se l’albergatore non riesce a fornire la prova, l’albergatore è responsabile per la propria colpa o per la colpa del suo personale, nonché delle
persone in entrata e in uscita. L’albergatore è responsabile ai sensi del § 970 comma 1
ABGB al massimo fino all’importo stabilito nella Legge federale del 16 novembre 1921 sulla
responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori nella versione di volta in volta vigente.
Se il contraente o l’ospite non ottempera immediatamente alla richiesta
dell’albergatore di depositare i propri beni in un luogo di custodia speciale, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo di un’eventuale responsabilità dell’albergatore è limitato al massimo alla
somma assicurata della polizza di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Deve essere presa in considerazione una colpa del contraente o dell’ospite.
11.2 La responsabilità dell’albergatore è esclusa per colpa lieve. Se
il contraente è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, il contraente sopporta l’onere della prova
dell’esistenza della colpa. Danni consequenziali o indiretti, nonché
lucri cessanti non saranno in alcun caso risarciti.
11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l’albergatore è responsabile solo fino all’importo attuale di 550,– €. L’albergatore è responsabile per un danno superiore solo nel caso in cui abbia accettato questi beni in custodia conoscendone la natura o nel caso in cui il danno sia stato causato da
lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità
ai sensi dei punti 12.1 e 12.2 si applica per analogia.
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11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore significativamente superiore a quelli che
gli ospiti della struttura ricettiva in questione di solito affidano in custodia.
11.5 In ogni caso di custodia accettata, la responsabilità è esclusa
se il contraente e/o l’ospite non denuncia immediatamente all’albergatore il danno verificatosi a partire dalla conoscenza. Inoltre, tali pretese devono essere fatte valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza da parte del contraente o dell’ospite; altrimenti il diritto si estingue.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se il contraente è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per
colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona, è esclusa.
12.2 Se il contraente è un imprenditore, la responsabilità dell’albergatore per
colpa lieve e grave è esclusa. In questo caso, il contraente sopporta l’onere della prova dell’esistenza della colpa. Danni consequenziali,
danni immateriali o indiretti, nonché lucri cessanti non saranno
risarciti. Il danno da risarcire trova in ogni caso il suo limite nell’ammontare
dell’interesse di affidamento.
§ 13 Custodia di animali
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se del caso,
dietro un compenso speciale.
13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodire o sorvegliare
tale animale in modo appropriato durante il suo soggiorno, oppure
a farlo custodire o sorvegliare a proprie spese da terzi idonei.
13.3 Il contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che
copra anche eventuali danni causati da animali. La prova dell’assicurazione corrispondente deve essere fornita su richiesta dell’albergatore.
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13.4 Il contraente o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per il danno causato dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare anche le prestazioni di risarcimento dell’albergatore che
l’albergatore deve fornire a terzi.
13.5 Negli saloni, nelle sale comuni, nei ristoranti e nelle aree benessere
non sono ammessi animali.
§ 14 Prolungamento del soggiorno
14.1 Il contraente non ha diritto al prolungamento del suo soggiorno.
Se il contraente comunica tempestivamente il suo desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire al prolungamento del contratto di soggiorno. L’albergatore non ha alcun obbligo in tal senso.
14.2 Se il contraente non può lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza
a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate,
alluvioni ecc.) che rendono tutte le possibilità di partenza bloccate o non
utilizzabili, il contratto di soggiorno viene automaticamente prolungato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del prezzo per questo
periodo è eventualmente possibile solo se il contraente non può usufruire completamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L’albergatore ha il diritto di richiedere
almeno il prezzo che corrisponde al prezzo abitualmente addebitato in
bassa stagione.
§ 15 Cessazione del contratto di soggiorno – Risoluzione anticipata
15.1 Se il contratto di soggiorno è stato stipulato per un periodo determinato, esso termina
alla scadenza del termine.
15.2 Se il contraente parte anticipatamente, l’albergatore ha il diritto di richiedere l’intero
prezzo concordato. L’albergatore detrarrà ciò che ha risparmiato a seguito del mancato utilizzo della sua offerta di servizi o
ciò che ha ottenuto affittando diversamente le camere prenotate. Un
risparmio si verifica solo se la struttura ricettiva, al momento del
mancato utilizzo delle camere prenotate dall’ospite, è completamente occupata e la camera può essere affittata ad altri ospiti a seguito della cancellazione del contraente. L’onere della prova del risparmio è a carico del
contraente.
15.3 Con la morte di un ospite, il contratto con l’albergatore termina.
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15.4 Se il contratto di soggiorno è stato stipulato a tempo indeterminato, le
parti contraenti possono risolvere il contratto entro le ore 10:00 del terzo giorno precedente la data di risoluzione prevista.
15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di soggiorno con effetto immediato
per giusta causa, in particolare se il contraente o
l’ospite
a) fa un uso notevolmente dannoso dei locali o
rende difficile la convivenza con gli altri ospiti, il proprietario, il suo personale o terzi residenti nella struttura ricettiva a causa del suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente inappropriato, oppure si rende colpevole nei confronti di tali persone di un atto punibile contro la proprietà, la moralità o la sicurezza fisica;
b) è affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre il periodo di soggiorno, oppure necessita di cure;
c) non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l’adempimento del contratto è reso impossibile da un evento da considerarsi di forza maggiore
(ad esempio, eventi naturali, scioperi, serrate, disposizioni ufficiali, ecc.),
l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza
preavviso, a condizione che il contratto non sia già considerato risolto per legge, o che l’albergatore sia esonerato dal suo obbligo di alloggio. Sono escluse eventuali pretese di risarcimento danni, ecc. da parte del partner contrattuale.
§ 16 Malattia o decesso dell’ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore si occuperà dell’assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvederà all’assistenza medica anche senza una richiesta specifica da parte dell’ospite, in particolare se ciò è necessario e l’ospite stesso non è in grado di farlo.
16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o i parenti dell’ospite non possono essere contattati, l’albergatore si occuperà
dell’assistenza medica a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di queste misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite può prendere decisioni
o i parenti sono stati informati della malattia.
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16.3 L’albergatore ha diritto al risarcimento dei danni nei confronti del partner contrattuale e dell’ospite o, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche scoperte, costi per il trasporto in ambulanza, farmaci e ausili terapeutici
b) disinfezione necessaria dei locali,
c) biancheria, lenzuola e arredi del letto diventati inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi oggetti,
d) ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc.,
nella misura in cui questi sono stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
e) affitto della camera, nella misura in cui il locale è stato utilizzato dall’ospite,
più eventuali giorni di inutilizzabilità dei locali a causa di
disinfezione, sgombero o simili,
f) eventuali altri danni subiti dall’albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Questo contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco, con
esclusione delle norme del diritto internazionale privato (in particolare IPRG e EVÜ)
e del diritto commerciale delle Nazioni Unite.
17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è la sede
dell’albergatore, il quale è inoltre autorizzato a far valere i propri diritti
anche presso qualsiasi altro tribunale locale e competente per materia.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore
e ha il suo domicilio o la sua residenza abituale in Austria, le azioni legali contro il consumatore possono essere intentate esclusivamente presso il domicilio, il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore
e ha il suo domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, il tribunale competente per territorio e per materia per le azioni legali contro il consumatore è esclusivamente quello del
domicilio del consumatore.
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§ 18 Varie
18.1 Salvo diversa disposizione delle norme di cui sopra, il termine decorre
con la notifica al partner contrattuale del documento che ordina il termine, il quale deve rispettare il termine. Nel calcolo di un termine determinato
in giorni, il giorno in cui cade il momento o l’evento da cui deve decorrere l’inizio del termine non viene conteggiato. I termini determinati in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per denominazione o numero, corrisponde al giorno da cui deve essere calcolato il termine. Se questo giorno manca nel
mese, è determinante l’ultimo giorno di quel mese.
18.2 Le dichiarazioni devono essere ricevute dall’altro partner contrattuale entro l’ultimo giorno del
termine (ore 24:00).
18.3 L’albergatore è autorizzato a compensare i crediti del partner contrattuale con i propri crediti. Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare i propri crediti con i crediti dell’albergatore, a meno che
l’albergatore sia insolvente o il credito del partner contrattuale sia
stato accertato in sede giudiziale o riconosciuto dall’albergatore.
18.4 In caso di lacune normative, si applicano le disposizioni di legge pertinenti.